Art. 1

In vigore dal 23 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazione; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 464; Veduta la legge della Regione siciliana 31 maggio 1960, n. 18; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istituzione di concerto con quello per il tesoro; . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 2 agosto 1961 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario rispettivamente presso la cattedra di Storia della pedagogia e la cattedra di Storia della filosofia della Università di Palermo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1540#art-1

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