Art. 2
In vigore dal 23 feb 1962
Sono istituiti, ai sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di magistero della Università di Palermo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1540#art-2