Art. 4

In vigore dal 23 feb 1962
L'Università degli studi di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti sia il contributo di cui al precedente da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolari dei posti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1540#art-4

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