Art. 3
In vigore dal 23 feb 1962
I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in lire 2.200.000 (tremilioniduecentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente e in lire 640.000 (seicentoquarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1540#art-3