Statuto Consorzio interprovinciale universitario
Art. 8
In vigore dal 2 mag 1962
Le adunanze dell'assemblea sono convocate dal rettore-presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, da spedirsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti piani la maggioranza sia costituita dai rappresentanti degli Enti consorziati.
Le adunanze in seconda convocazione possono essere indette per una ora dopo quella indicata per la prima convocazione.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti presenti e non astenuti; a parità di voti le proposte s'intendono respinte. Per le deliberazioni in merito al punto b) del precedente , è richiesta la maggioranza dei 2 3 dei presenti e non astenuti.
Le votazioni si fanno per voti palesi, con diritto ai votanti di motivare il voto e di inserire nel verbale la motivazione.
Nei casi nei quali si tratta di persone, le votazioni devono farsi con schede segrete.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1691#art-sci-8