Statuto Consorzio interprovinciale universitario
Art. 9
In vigore dal 2 mag 1962
Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore, è eletto dall'assemblea e si compone:
a) di cinque presidi delle Facoltà dell'Università di Pisa;
b) di 10 membri, scelti tra i rappresentanti degli Enti partecipanti, in modo che ogni Provincia sia rappresentata almeno attraverso o il Comune del capoluogo o l'Amministrazione provinciale, uno almeno sia rappresentante di una Camera d'agricoltura, industria e commercio e uno sia rappresentante delle Casse di risparmio;
c) del direttore amministrativo dell'Università, che svolge le funzioni di segretario.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e tutti i suoi membri possono essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1691#art-sci-9