Statuto Consorzio interprovinciale universitario

Art. 11

In vigore dal 2 mag 1962
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal rettore-presidente, e venga richiesto da un terzo dei suoi componenti. Le adunanze del Consiglio sono convocate dal rettore-presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi ai componenti, salvo i casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello previsto pie la riunione. Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti più della metà dei suoi componenti, e di questi la maggioranza sia costituita dai rappresentanti degli Enti finanziatori. Per le votazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme contenente nell'. Tuttavia, in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1691#art-sci-11

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