Statuto Consorzio interprovinciale universitario
Art. 12
In vigore dal 2 mag 1962
Gli Enti partecipanti al Consorzio sono rappresentati alle adunanze dai capi delle rispettive Amministrazioni o da persona da lui delegata.
I presidi delle Facoltà non possono delegare altri a sostituirli nelle riunioni, ma in caso di assenza o di impedimento, saranno sostituiti dalla persona che in loro vece ha la rappresentanza della Facoltà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1691#art-sci-12