Statuto Consorzio interprovinciale universitario
Art. 17
In vigore dal 2 mag 1962
Tutti i contributi dovuti e tutte le somme offerte al Consorzio sono versate alla Cassa di risparmio di Pisa.
Gli incassi dei contributi e delle somme offerte al Consorzio come i pagamenti da esso dovuti saranno dalla Cassa eseguiti su mandati sottoscritti dal rettore-presidente e dal segretario. Nei mandati di pagamento dovranno essere indicati l'articolo del bilancio e la deliberazione del Consiglio in ordine alla quale vengono rilasciati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1691#art-sci-17