Statuto Consorzio interprovinciale universitario

Art. 18

In vigore dal 2 mag 1962
Il rettore-presidente non può, senza speciale autorizzazione del Consiglio, disporre sui fondi del Consorzio alcun pagamento che non trovi riscontro nel bilancio preventivo approvato, salvo casi di particolare urgenza e importanza, da sottoporre poi, per la ratifica, al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1691#art-sci-18

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