Statuto Consorzio interprovinciale universitario

Art. 3

In vigore dal 2 mag 1962
Le entrate del Consorzio sono ordinarie e straordinarie. Le entrate ordinarie sono costituite dai contributi versati dagli Enti partecipanti al Consorzio, determinati nel modo seguente: a) le Amministrazioni provinciali, conferiscono un contributo calcolato sulla popolazione territoriale dell'intera Provincia e sulla popolazione scolastica universitaria di tutto il territorio della Provincia; b) i Comuni capoluogo di Provincia, conferiscono un contributo calcolato sulla popolazione dei Comuni stessi e sulla loro popolazione scolastica universitaria; c) i Comuni non capoluogo di Provincia, ma con popolazione superiore a 10.000 abitanti, conferiscono un contributo calcolato sulla popolazione di ciascun Comune; d) i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, già aderenti al Consorzio, versano il contributo deliberato in passato, che viene consolidato, salvo aumenti liberamente determinati. I Comuni di nuova adesione versano un contributo calcolato sulla popolazione territoriale. e) le Camere di commercio, industria e agricoltura, conferiscono un contributo pari a 1/5 dei contributi pagati da tutti gli Enti delle rispettive Province, di cui alle precedenti lettere a) b) c) d); f) le Casse di risparmio conferiscono un contributo non inferiore al 5% degli utili annui di gestione; g) gli Enti pubblici o privati, le Associazioni e i privati cittadini versano il contributo annuo determinato all'atto della loro associazione al Consorzio, e comunque in misura non inferiore a L. 150.000; h) le Amministrazioni comunali e quella provinciale di Pisa, oltre ai contributi di cui alle lettere precedenti a) - b) versano ciascuna un contributo fisso annuo di L. 1.500.000. La tangente dovuta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa viene collocata sulla somma di tali contributi e di quelli degli altri Comuni della provincia di Pisa. Le quote capitarie, per il computo dei contributi proporzionali da popolazione territoriale e alla popolazione scolastica sono determinate dall'assemblea, ai sensi dell'. Le entrate straordinarie sono costituite da eventuali contributi straordinari degli Enti partecipanti al Consorzio, nonché dai contributi liberamente disposti di volta in volta da Enti pubblici e privati, da Associazioni o da privati cittadini. I contributi di cui alle entrate ordinarie, sono calcolati per la popolazione sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, e per gli studenti sulla base dei dati forniti dalla Direzione amministrativa della Università, in seguito a rilevazione eseguita sugli studenti iscritti, in corso e fuori corso. Tali contributi, pertanto, saranno riveduti per la popolazione studentesca ogni cinque anni e per la popolazione territoriale in corrispondenza dei dati risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Le quote capitarie per abitante o per studente sono fissate per le varie Province e i vari Comuni, su proposta del Consiglio di amministrazione, con deliberazione della assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1691#art-sci-3

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