Art. 5
In vigore dal 10 dic 1961
La fornitura delle uniformi sarà effettuata dall'Amministrazione delle dogane mediante assegnazione dei capi di vestiario confezionati.
La spesa graverà sul capitolo 276 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62 e capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-16;1188#art-5