Art. 7
In vigore dal 10 dic 1961
L'uso dell'uniforme in servizio è obbligatoria per il personale che ne ha avuto l'assegnazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 16 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA -
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 79. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-16;1188#art-7