Art. 4
In vigore dal 10 dic 1961
La durata dei singoli capi di vestiario è stabiliti come appresso:
giacca invernale ed estiva, pantaloni invernali ed estivi; gonna invernale ed estiva, berretto invernale.......... 2
berretto estivo.......................... 1 cappotto; impermeabile....................... 3
In caso di anticipato deperimento dei capi di vestiario, sarà provveduto alla loro rinnovazione.
La relativa spesa sarà a carico dello Stato, a meno che l'anticipato deperimento non sia da attribuire a negligenza. In tal caso il responsabile è passibile di addebito che sarà determinato proporzionatamente al minor periodo di uso del capo stesso rispetto alla durata minima per esso prevista.
Gli introiti relativi agli addebiti devono essere versati al capitolo 199 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1961-62 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-16;1188#art-4