Art. 3

In vigore dal 10 dic 1961
Al personale indicato nell' saranno fornite una uniforme invernale e due estive nella composizione stabilita nella tabella E annessa al presente decreto. Le successive vestizioni saranno, effettuate mediante fornitura dei singoli capi di vestiario allo scadere del periodo minimo di durata previsto, per ciascun capo, nel successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-16;1188#art-3

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