Art. 1

In vigore dal 10 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 1 dicembre 1956, n. 1436; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; . L'uniforme istituita con legge 1 dicembre 1956, n. 1436, è fornita, a spese dello Stato, al sottoindicato personale in servizio nell'Amministrazione delle dogane: 1) personale delle carriere direttiva e di concetto avente qualifica, non superiore a quella di direttore di dogana di 1ª classe, che presta servizio, per il traffico, internazionale dei viaggiatori, negli uffici doganali delle frontiere terrestri o marittime, o negli aeroporti o nei treni in corsa, o nelle stazioni ferroviarie delle dogane interne; 2) personale della carriera esecutiva che presto servizio negli uffici di cui al precedente punto 1); 3) personale ausiliario che presta servizio in tutti gli uffici doganali.
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