Art. 1
1 / 7In vigore dal 10 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli della legge 1 dicembre 1956, n. 1436;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
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L'uniforme istituita con legge 1 dicembre 1956, n. 1436, è fornita, a spese dello Stato, al sottoindicato personale in servizio nell'Amministrazione delle dogane:
1) personale delle carriere direttiva e di concetto avente qualifica, non superiore a quella di direttore di dogana di 1ª classe, che presta servizio, per il traffico, internazionale dei viaggiatori, negli uffici doganali delle frontiere terrestri o marittime, o negli aeroporti o nei treni in corsa, o nelle stazioni ferroviarie delle dogane interne;
2) personale della carriera esecutiva che presto servizio negli uffici di cui al precedente punto 1);
3) personale ausiliario che presta servizio in tutti gli uffici doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-16;1188#art-1