CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 38
In vigore dal 13 apr 1961
La risoluzione del rapporto di lavoro, quando sia stato superato il periodo di prova, sia che avvenga per il licenziamento da parte del datore di lavoro, che per dimissioni da parte del dipendente e dove non sussista giusta causa di licenziamento in tronco, siccome previsto al successivo , deve essere preceduta da un preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-38