CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 33
In vigore dal 13 apr 1961
Al lavoratore che ne faccia preventiva domanda, possono essere concessi, per giustificati motivi, brevi permessi. Se tali permessi sono contenuti entro il termine complessivo di tre giorni nell'anno, non saranno computati in conto ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-33