CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 35
In vigore dal 13 apr 1961
Il lavoratore che si ammali deve darne al più presto comunicazione al datore di lavoro o comunque, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia.
Trascorso il termine previsto, l'assenza è considerata ingiustificata e viene applicato il disposto di cui all'.
A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico ed a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-35