CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 43
In vigore dal 13 apr 1961
È in facoltà del datore di lavoro di esonerare il lavoratore licenziato dal prestare servizio in farmacia per tutto o in parte il periodo di preavviso. In tal caso egli, però, deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione che questi avrebbe percepito qualora fosse stato presente in servizio fino alla scadenza del termine di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-43