CNL giornalistico
Art. 6
In vigore dal 13 apr 1961
Le facoltà del direttore saranno determinate da particolari accordi da stipularsi fra Editore e Direttore, tali in ogni caso da non risultare in contrasto con quanto stabilito dal presente contratto.
Nell'esercitare le attribuzioni di cui all'articolo seguente il Direttore dovrà agire in conformità agli accordi presi con l'Editore.
È il Direttore che propone le assunzioni e, per morivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-6