CNL giornalistico

Art. 4

In vigore dal 13 apr 1961
L'assunzione del giornalista deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio. Il documento relativo non è comunque elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro. All'atto della assunzione potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a mesi tre. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio. Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista. Per le assunzioni posteriori al 30 novembre 1955 dovranno anche essere indicate la testata o le testale per le quali il giornalista può essere chiamato a prestare la sua opera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-4

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