Art. 9
In vigore dal 16 apr 1961
Nelle sedi degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione i Comitati di cui all'articolo precedente hanno il compito di studiare i problemi del collocamento e dell'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive, con riferimento all'intero ambito regionale, e di esprimere al riguardo pareri e formulare proposte.
La loro composizione è in tal caso integrata dai dirigenti degli Ispettorati e degli Uffici del lavoro delle altre Province della regione e alle riunioni possono essere chiamati esperti della materia trattata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-9