Art. 10
In vigore dal 16 apr 1961
Ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati, costituito ai sensi dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264, può essere convocato per l'esame dei problemi generali concernenti il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nelle diverse regioni.
Alle riunioni possono essere chiamate persone particolarmente competenti della materia trattata ed esperti locali delle singole regioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 85. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-10