Art. 4
In vigore dal 16 apr 1961
Per il collocamento dei lavoratori da adibire alla raccolta delle olive viene predisposto ogni anno dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione interessati un piano provinciale di contingentamento e di compensazione della manodopera locale e di quella migrante da avviare in ciascun Comune.
Ciascun Ufficio provinciale del lavoro segnala agli altri Uffici provinciali i nominativi dei lavoratori che hanno chiesto di essere avviati.
Al rilascio del nulla osta di avviamento provvedono gli Uffici di collocamento del Comune dove deve svolgersi la raccolta, sulla base di appositi elenchi predisposti dall'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza dei lavoratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-4