Art. 1

In vigore dal 16 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264; Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati a mezzo del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Il collocamento dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle regioni del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria è regolato dalle norme di cui al Titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, integrate dalle disposizioni speciali stabilite con il presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-1

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