Art. 1
In vigore dal 16 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati a mezzo del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Il collocamento dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle regioni del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria è regolato dalle norme di cui al Titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, integrate dalle disposizioni speciali stabilite con il presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-1