Art. 8

In vigore dal 16 apr 1961
All'atto della compilazione annuale del piano di contingentamento e di compensazione di cui al precedente gli Uffici provinciali del lavoro provvedono: a fissare le modalità e i termini per la iscrizione dei lavoratori nelle liste speciali e per le richieste della manodopera, con l'adozione di moduli uniformi da parte degli Uffici di collocamento; a coordinare l'attività e i compiti degli Uffici di collocamento; a determinare le modalità di erogazione dell'assistenza ai lavoratori addetti alla raccolta. All'adempimento di detti compiti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono sentito apposito Comitato provinciale composto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dai rappresentanti delle categorie interessate come previsto al precedente , integrato da un rappresentante dei locali uffici dell'Ispettorato del lavoro; dell'Ispettorato dell'agricoltura, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dell'Opera nazionale maternità e infanzia e di ciascuno degli Istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1947, n. 804. Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è costituito, per un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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