Art. 7

In vigore dal 16 apr 1961
Presso ciascun Ufficio di collocamento dove risultino iscritti nelle speciali liste di cui al precedente almeno cento lavoratori, viene istituito, con provvedimento del competente Ufficio provinciale del lavoro, apposito Comitato consultivo composto dal dirigente l'Ufficio di collocamento, in qualità, di presidente, da quattro membri in rappresentanza dei lavoratori della agricoltura, da tre membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura e da un membro in rappresentanza dei coltivatori diretti. Detto Comitato esprime pareri e formula proposte in merito a quanto concerne l'attuazione del piano di impiego della manodopera addetta alla raccolta delle olive e alla assistenza ad essa praticata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1894#art-7

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