Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 35
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 31 dic 1960
Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda delle gravità delle mancanze:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all'importo di tre ore di retribuzione ivi compresa, la contingenza ed eventuale rivalutazione;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-35