Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 34

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI

In vigore dal 31 dic 1960
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati all'operaio. L'importo del risarcimento dei danni sarà valutato dalla Direzione dell'azienda in relazione all'entità del danno subito e sarà ratealmente trattenuto nella mistura del 10% della retribuzione globale di ogni periodo di paga. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sarà trattenuto sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-34

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