Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 33

DIVIETI

In vigore dal 31 dic 1960
Durante le ore di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite e distribuzioni di biglietti e di giornali, di oggetti e simili. È proibito fumare nell'interno del laboratorio ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. È proibito all'operaio di produrre fuori del laboratorio, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda ove è occupato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-33

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