Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 33
DIVIETI
In vigore dal 31 dic 1960
Durante le ore di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite e distribuzioni di biglietti e di giornali, di oggetti e simili.
È proibito fumare nell'interno del laboratorio ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
È proibito all'operaio di produrre fuori del laboratorio, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda ove è occupato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-33