Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 36
MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 31 dic 1960
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiali dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell'azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo della multa è devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-36