Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 40
INDENNITÀ DI DIMISSIONI
In vigore dal 31 dic 1960
All'operaio dimissionario, a seconda dell'anzianità di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competerà una indennità di dimissioni ragguagliata alle sotto indicate percentuali delle indennità di anzianità prevista e da calcolarsi in base a quanto stabilito nell' del presente contratto:
a) 50% dopo il secondo anno compiuto di anzianità di servizio e sino al 5° anno compiuto;
b) 75% dopo il 5° anno compiuto di anzianità di servizio e sino al 10° anno compiuto;
c) 100%. dopo il 10° anno compiuto di anzianità di il 100% delle indennità di anzianità in caso di dimissioni è anche dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, ovvero 55° anno di età se donna, nonché negli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia ai sensi dell', nonché alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Il periodo di apprendistato entrerà nel computo della anzianità, agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando siano trascorsi due anni dalla ultimazione del periodo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-40