CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 34
SOSTITUZIONE DEGLI USI
In vigore dal 22 dic 1960
Si conferma che il precedente contratto collettivo nazionale 23 aprile 1947, successivamente rinnovato il 25 novembre 1949 ed il 24 settembre 1952, salvo quinto disposto dall' per l'indennità di licenziamento relativa all'anzianità di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il praevviso all',ha sostituito ed assorbito tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con 1°applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-34-2