CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI›Parte SESTA
Art. 3
In vigore dal 22 dic 1960
L'intervento del Collegio tecnico sarà chiesto dalle organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo.
L'associazione che richiede l'intervento, ne darà notizia alla associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio tecnico.
L'associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-3-5