CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 32
DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
In vigore dal 22 dic 1960
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla, legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni; tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter arrecare ad essa pregiudizio e non asportare disegni
e campionature
4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta stillo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza, preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a, b, c Il licenziamento senza indennità e senza, preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorse l'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-32-2