CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 29

PEREVIDENZA

In vigore dal 22 dic 1960
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l' del precedente contratto collettivo impiegati 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-29-2

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