CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 25

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 22 dic 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 1) mesi due e quindici giorni pero gli impiegati di 1ª categroria; 2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno per gli impiegati di 3ª categoria. b) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di Servizio e non i 10: 1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di la categoria; 2) mesi due per gli impiegati di 2° categoria; 3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 3ª categoria. c) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi due per gli impiegati di 3ª categoria. I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su, quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alta retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità, di licenziamento. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nei corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. L'impiegato già in servizio al 1ª luglio 1937 manterrà ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianità successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennità di licenziamento di cui all' in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento di 15/30.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-25-3

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