CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura
Art. 38
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTI
In vigore dal 21 dic 1960
In caso di morte dell'impiegato, ll'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui agli del presente contratto, e la indennità sostitutiva delle ferie nonché i ratei maturati di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
Si richiamano inoltre le norme di cui al R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 e ai D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708 circa la concessione di una indennità integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidità permanente dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-38