CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura
Art. 37
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 21 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennità di anzianità di cui all' del presente contratto:
a) 100% (cento per cento) agli uomini che abbiano compiuto 60 anni di età; alle (donne che abbiano compiuto 55 anni di età, o che si dimettano per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissioni che abbiano compiuto cinque anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
b) 50% (cinquanta per cento) ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque, anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'azienda e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-37