CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 40

CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

In vigore dal 21 dic 1960
I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto dell'azienda non risolvono di per sè il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, giusta le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate. Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, all'indennità di anzianità nonché alle eventuali altre spettanze. Per il caso di fallimento valgono le disposizioni di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-40

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