CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 35

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 21 dic 1960
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di anzianità: 1) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 11/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi i di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di anzianità e non i 10: 1) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 11/2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di anzianità: 1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 21/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i predetti termini di preavviso sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto d'impiego senza la osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso compiuto in servizio sarà computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato ai soli effetti dell'indennità di anzianità. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. L'impiegato già in servizio al 1 luglio 1937 manterrà ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianità successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per' indennità di anzianità in più della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino ai limite di 25/30 (venticinque trentesimi).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-35

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