CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura
Art. 31
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 21 dic 1960
L'assenza per malattia o infortunio dovrà essere comunicata all'azienda entro il termine di 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
L'azienda ha facoltà di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia o d'infortunio dell'impiegato.
Avvenendo la interruzione del lavoro per malattia od infortunio, e semprechè le infermità non siano state semplicemente provocate dall'impiegato, al medesimo, qualora non sia in periodo di prova, sarà praticato al seguente trattamento:
a) in caso di anzianità fino a tre anni: conservazione del posto per sei mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi due mesi e di metà della retribuzione mensile per i quattro mesi successivi;
b) in caso di anzianità da oltre tre anni e fino a sei anni: conservazione del posto per otto mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi tre mesi e di metà della retribuzione mensile per i cinque mesi successivi;
c) in caso di anzianità oltre i sei anni: conservazione del posto per dieci mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e di metà della retribuzione mensile per i sei mesi successivi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato durante il periodo di preavviso per licenziamento e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il periodo di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio deve essere computato nell'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali.
Superato il termine di conservazione del posto, la azienda potrà risolvere il rapporto di impiego ed in tal caso dovrà corrispondere all'impiegato l'indennità di anzianità e l'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli del presente contratto.
Qualora la prosecuzione dell'infermità per malattia o infortunio, oltre i termini predetti non consenta all'impiegato di riprendere il lavoro, l'impiegato stesso indennità di anzianità ma non al preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento.
Il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianità ai soli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.
È in facoltà dell'azienda di dedurre quanto l'impiegato percepisce per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda per i casi di infortunio non sul lavoro e di malattia.
Per l'assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-31