CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora

Art. 35

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI

In vigore dal 21 dic 1960
Verificandosi agli impianti, alle macchine ed alle cose, danni imputabili a colpa o negligenza dell'operaio, il danno stesso dovrà essere contestato al responsabile con l'esatta indicazione dell'importo in cui si concreta il risarcimento. Se l'operaio non riconoscesse la sua colpa o la riconosce solo parzialmente o contestasse la misura del risarcimento, sarà seguita la procedura stabilita per i reclami e le controversie individuali. L'importo definitivamente accertato a carico del lavoratore sarà trattenuto sulla normale retribuzione, in tante rate quante ne occorrono perché la retribuzione stessa, riferita ad ogni singolo periodo di paga, non risulti ridotta in misura superiore al dodici per cento del suo importo complessivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-35

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