CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora

Art. 37

ABITI DA LAVORO

In vigore dal 21 dic 1960
Il lavoratore deve essere provvisto del proprio indumento o abito di lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accellera l'usura dell'abito di lavoro o di parte di esso, l'azienda concorrerà in ragione del quaranta per cento alla spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore. Ove la direzione dell'azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovrà fornirlo gratuitamente la prima volta; successivamente, presentandosi la necessità di rinnovarlo, il lavoratore concorrerà in ragione del quaranta per conto della spesa effettiva. L'abito da lavoro fornito dall'azienda rimane di proprietà di essa e non potrà essere usato fiori dello stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-37

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