CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora
Art. 33
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 21 dic 1960
Ai lavoratori membri degli organi direttivi delle organizzazioni sindacali operaie saranno concessi, perché possano esercitare le loro funzioni presso gli organi predetti, dei brevi permessi, quando ciò sia richiesto per iscritto a cura degli stessi enti e non esistano, per la azienda, impedimenti di ordine tecnico.
L'appartenenza agli organi direttivi di cui sopra, la funzione esercitata e le variazioni successive dovranno essere comunicate alle aziende, per ogni lavoratore interessato, per tramite delle associazioni industriali territoriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-33