CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora

Art. 42

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 21 dic 1960
Al lavoratore dimissionario, l'indennità di anzianità prevista dall' sarà parzialmente od integralmente corrisposta a seconda dell'anzianità raggiunta nell'azienda, nel modo e nelle misure indicati in appresso: a) 35% per l'anzianità fra i due anni ed i cinque anni compiuti; b) 50% fra i cinque anni ed i dieci anni compiuti: c) 75% fra i dieci anni ed i dodici anni compiuti: d) integrale dopo i 12 anni compiuti. L'anzidetta indennità sarà integralmente corrisposta, indipendentemente dall'anzianità di servizio, ai lavoratori che si dimettano per una delle cause sottoindicate: 1) per aver raggiunto, il 60° anno se uomo ed il 55° se donna; 2) a seguito di subito infortunio sul lavoro o malattia professionale; 3) se donna, per contrarre matrimonio, per gravidanza e puerperio. Il periodo di apprendistato entrerà nel computo dell'anzianità, agli effetti del trattamento sopra indicato, solo quando sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo stesso.
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