CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora

Art. 41

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 21 dic 1960
In caso di licenziamento non ai sensi dell' (licenziamento per mancanze) all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, e dovuta una indennità nella misura di: 5 giorni (ore 40) per ogni anno di anzianità dal 1° al 5° anno compiuto; 7 giorni (ore 56) per ogni anno di anzianità oltre il 5° e fino al 12° anno compiuto; 8 giorni (ore 64) per ogni anno di anzianità oltre il 12° e fino al 20° anno compiuto; 10 giorni (ore 80) per ogni anno di anzianità oltre il 20° anno. Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennità le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese. Tenuto conto delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria, che possono dar luogo a prestazioni inferiori a un anno, all'operaio licenziato, ancorchè non abbia maturato l'anno di anzianità, la indennità verrà liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianità, qualora l'operaio stesso abbia raggiunto un mese di anzianità. Le misure dell'indennità di cui al comma 1° devono essere conteggiate per le anzianità maturate a partire dal 1 luglio 1948, mentre per le anzianità, precedenti a tutto il 30 giugno 1948 saranno applicate le misure precedentemente in atto. Le predette indennità di cui al comma 1° saranno conteggiate in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Per l'anzianità pregressa, e cioè per ogni anno di anzianità maturato a tutto il 30 giugno 1948, è dovuta all'operaio una indennità di anzianità nella misura di: a) 2 giorni (ore 16) per ogni anno di anzianità dal 1° al 7° anno compiuto; b) 3 giorni (ore 24) per ogni anno di anzianità oltre il 7° anno. L'indennità predetta deve essere conteggiata: a) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1942 al 30 giugno 1948, in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro; b) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1941, in base alla paga di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusa l'indennità di contingenza. Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto più l'indennità di contingenza, più gli incentivi ed i premi di produzione. Per la liquidazione degli operai normalmente retribuiti a cottimo si prende per base il guadagno medio di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine) restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo, il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale di cottimo di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-41

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