CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora
Art. 46
LAVORI DISCONTINUI
In vigore dal 21 dic 1960
L'indennità giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi provinciali è ragguagliata, per gli operai addetti a lavori discontinui ed a mansioni di semplice attesa o custodia, ad un orario di dieci ore ed a quel maggior orario previsto dal 3° comma dell' (orario di lavoro).
Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennità di contingenza sarà corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato oltre le 10 ore giornaliere, per gli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennità di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennità stessa.
Restano ferme le condizioni migliori in atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-46